Art. 282 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente titolo disciplina le modalita' di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 281, comma 1 nel quale e' iscritto il naviglio di proprieta' delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' sottoposto all'ordinamento militare.