Art. 282 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
1.  Il  presente  titolo  disciplina  le  modalita'  di  istituzione,
redazione e gestione presso il Ministero della  difesa  del  registro
delle navi e galleggianti in servizio  governativo  non  commerciale,
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 281, comma 1  nel  quale
e' iscritto il naviglio di  proprieta'  delle  amministrazioni  dello
Stato il cui personale non e' sottoposto all'ordinamento militare.