Art. 283 
 
            Tenuta del registro e modalita' d'iscrizione 
 
  1. Il registro delle navi e galleggianti  in  servizio  governativo
non commerciale e'  tenuto,  anche  in  via  informatica,  presso  la
Direzione generale degli  armamenti  navali  (NAVARM)  del  Ministero
della difesa. 
  2. Il registro di cui al comma 1 e' suddiviso in sezioni  ripartite
per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole  amministrazioni
dello Stato che richiedono l'iscrizione. 
  3.  L'iscrizione  delle  navi  e  dei  galleggianti   puo'   essere
effettuata per singolo naviglio  o  collettivamente  per  gruppi  con
caratteristiche identiche. 
  4.   L'iscrizione   nel   registro   e'   effettuata   su   domanda
dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata
dei  certificati  degli  enti  tecnici  competenti  in   materia   di
classificazione  e  certificazione  delle  navi  secondo  le  vigenti
disposizioni di legge. A conclusione  dell'istruttoria  da  parte  di
NAVARM, per l'accertamento dei requisiti,  l'iscrizione  e'  disposta
con decreto del  Ministero  della  difesa,  nel  quale  e'  riportata
l'indicazione dei dati identificativi del  naviglio  e  del  tipo  di
navigazione  al  quale  e'  abilitato   secondo   la   procedura   di
certificazione. 
  5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi
dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza
di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi. 
  6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti i  seguenti
dati identificativi: 
  a) tipo e classe del naviglio, ove prevista; 
  b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo  quanto  previsto
dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del  codice  della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328; 
  c) distintivo ottico; 
  d) nome dell'unita'. 
 
          Note all'art. 283: 
          - Il testo dell'art. 302 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  15  febbraio  1952  n.  328  (Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione
          (Navigazione   marittima),   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21  aprile  1952,  n.
          94, e' il seguente: 
          «Art. 302 (Distinzione fra navi maggiori e navi minori).  -
          Agli  effetti  del  secondo  comma  dell'articolo  136  del
          codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione
          meccanica o a vela, che per caratteristiche, per  dotazioni
          e per sistemazioni riservate all'equipaggio  siano  atte  a
          navigazione di altura. Si considerano navi  costiere  tutte
          le navi  che  per  caratteristiche,  per  dotazioni  e  per
          sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a
          navigazione costiera. Per navigazione costiera  si  intende
          la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello
          Stato a distanza non superiore alle venti miglia.».