Art. 283 Tenuta del registro e modalita' d'iscrizione 1. Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale e' tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione generale degli armamenti navali (NAVARM) del Ministero della difesa. 2. Il registro di cui al comma 1 e' suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione. 3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti puo' essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche. 4. L'iscrizione nel registro e' effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione e' disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione. 5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi. 6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi: a) tipo e classe del naviglio, ove prevista; b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; c) distintivo ottico; d) nome dell'unita'.
Note all'art. 283: - Il testo dell'art. 302 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952, n. 94, e' il seguente: «Art. 302 (Distinzione fra navi maggiori e navi minori). - Agli effetti del secondo comma dell'articolo 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura. Si considerano navi costiere tutte le navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera. Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.».