Art. 284 
 
Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro 
 
1. Ai fini dell'iscrizione nel  registro,  le  amministrazioni  dello
Stato interessate  certificano  che  le  navi  e  i  galleggianti  di
appartenenza abbiano i seguenti requisiti: 
a) stato di navigabilita' idoneo  allo  svolgimento  delle  attivita'
alle quali sono destinati, da documentarsi con le  certificazioni  di
cui all'articolo 286; 
b) adeguato equipaggiamento per l'impiego,  acquisito  a  cura  delle
amministrazioni dello Stato; 
c) idoneita' all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora
previsto dal rispettivo ordinamento; 
d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione; 
e) presenza a bordo di personale addetto al comando  e  di  personale
addetto alla condotta dell'unita' e dei mezzi navali e di equipaggio,
dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal
codice della navigazione e  dal  regolamento  di  attuazione  per  il
personale marittimo iscritto nella gente di mare e in possesso  delle
eventuali  abilitazioni  stabilite  dalla  normativa  in  materia  di
sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana  in
mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile  e  ai  limiti  di
navigazione delle stesse secondo i quali variano le  abilitazioni  al
comando. 
2. Se gli ordinamenti delle amministrazioni dello  Stato  interessate
non prevedono il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1,
lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in  possesso  di
titoli equivalenti,  conseguiti  secondo  le  modalita'  disciplinate
nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate,  nelle  Forze
di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A  tale  fine,
le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai  rispettivi
ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il
Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione
abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative  modalita'  di
conseguimento da parte del personale  interessato,  la  durata  e  le
modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami  finali  finalizzati
al rilascio dei titoli di cui al presente comma. 
3. Ai fini  dell'iscrizione  nel  registro,  NAVARM  ha  facolta'  di
accertare la sussistenza dei requisiti di cui al  comma  1,  mediante
visita all'unita', previe intese con le amministrazioni interessate.