Art. 286 
 
      Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti 
 
1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono  individuate
con convenzione, da stipulare  tra  le  amministrazioni  dello  Stato
interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in  materia  di
classificazione  e   certificazione   delle   navi   e   NAVARM,   le
certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento  inerenti
alla struttura degli scafi, alla galleggiabilita', alla stabilita'  e
linea di massimo carico, agli organi di  propulsione  e  di  governo,
alle  condizioni  di  abitabilita'  e   di   igiene   degli   alloggi
dell'equipaggio. 
2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e
alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma  1,
sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.