Art. 287 Comando e controllo 1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Esse provvedono, altresi', a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.