Art. 287 
 
                         Comando e controllo 
 
1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene  il  naviglio
sono  responsabili  del  controllo  operativo  e   garantiscono   che
l'attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel  rispetto  delle  norme
nazionali e internazionali  vigenti.  Esse  provvedono,  altresi',  a
chiedere al Ministero degli  affari  esteri,  in  caso  di  attivita'
navale all'estero, l'autorizzazione del Paese  di  sosta  secondo  la
vigente normativa.