Art. 288 
 
           Regime giuridico delle navi e dei galleggianti 
 
1. Le unita' e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo
status di nave in servizio governativo non  commerciale,  nonche'  le
immunita' e i privilegi riconosciuti dagli  articoli  32,  96  e  236
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con  legge  2  dicembre
1994, n. 689. 
2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale e' perso
all'atto della cancellazione dal registro. 
3. Le unita' e i galleggianti iscritti nel registro  sono  assicurati
da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza  contro  i
rischi derivanti da danni,  lesioni,  incidenti  causati  a  terzi  e
all'equipaggio.  Le  polizze  devono  recare  apposta  clausola   per
l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni. 
 
 
          Note all'art. 288: 
          - Il testo degli artt. 32, 96 e 236 della legge 2  dicembre
          1994 n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
          Nazioni Unite sul diritto del mare,  con  allegati  e  atto
          finale, fatta a Montego Bay il 10  dicembre  1982,  nonche'
          dell'accordo  di  applicazione   della   parte   XI   della
          convenzione stessa, con allegati, fatto a New  York  il  29
          luglio 1994), pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre  1994,  n.  295,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 32 (Immunita' delle navi da guerra e di altre navi di
          Stato in servizio non  commerciale).  -  Con  le  eccezioni
          contenute nella sottosezione A e negli articoli  30  e  31,
          nessuna disposizione della presente Convenzione  pregiudica
          le immunita' delle navi da guerra e  delle  altre  navi  di
          Stato in servizio non commerciale.». 
          «Art. 96 (Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per
          servizi  governativi  non  commerciali).  -  Le   navi   di
          proprieta'  o  al  servizio  di  uno  Stato,  e  da  questo
          impiegate  esclusivamente  per  servizi   governativi   non
          commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita'
          dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato
          di bandiera.». 
          «Art. 236 (Immunita'  sovrana).  -  Le  disposizioni  della
          presente   Convenzione   in   materia   di   protezione   e
          preservazione dell'ambiente marino non  si  applicano  alle
          navi da guerra, alle navi ausiliarie  e  ad  altre  navi  o
          aeromobili di proprieta' dello Stato o da esso  condotte  e
          impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per  fini
          governativi  non  commerciali.  Tuttavia  ogni  Stato  deve
          adottare  misure  opportune,  che  non   compromettano   le
          attivita'  o  le  capacita'  operative  di  tali   navi   o
          aeromobili di Stato, per assicurare che  essi  agiscano  in
          maniera compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole,
          con la presente Convenzione.».