Art. 288 Regime giuridico delle navi e dei galleggianti 1. Le unita' e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita' e i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. 2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale e' perso all'atto della cancellazione dal registro. 3. Le unita' e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.
Note all'art. 288: - Il testo degli artt. 32, 96 e 236 della legge 2 dicembre 1994 n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, e' il seguente: «Art. 32 (Immunita' delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale). - Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli articoli 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.». «Art. 96 (Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali). - Le navi di proprieta' o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.». «Art. 236 (Immunita' sovrana). - Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprieta' dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attivita' o le capacita' operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.».