Art. 289 
 
                        Bandiera e distintivi 
 
1. Le unita' e i mezzi navali iscritti  nel  Registro  inalberano  la
bandiera nazionale costituita dal  tricolore  italiano,  caricato  al
centro della fascia  bianca  dell'emblema  dello  Stato,  di  cui  al
decreto legislativo 5  maggio  1948,  n.  535,  conforme  al  modello
risultante dall'Allegato A di cui all'art. 291. 
2. Il naviglio di cui al  comma  1  puo'  essere  contraddistinto  da
eventuali  distintivi  speciali   previsti   dall'ordinamento   delle
amministrazioni di appartenenza. 
3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano,  con
modalita'   da   stabilirsi   con   decreti   delle   amministrazioni
interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non
iscritto nel registro. 
 
 
          Note all'art. 289: 
          - Il decreto legislativo 5 maggio 1948 n.  535  (Foggia  ed
          uso dell'emblema dello Stato) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale del 28 maggio 1948, n. 122.