Art. 250 
 
                       Consuntivo scientifico 
 
                   (art. 221, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Al termine del  lavoro  sono  predisposti  dal  direttore  dei
lavori, quale  ultima  fase  del  processo  della  conoscenza  e  del
restauro e quale premessa per il futuro programma di  intervento  sul
bene, l'aggiornamento del piano  di  manutenzione  ed  una  relazione
tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei  risultati  culturali  e
scientifici raggiunti, e  la  documentazione  grafica  e  fotografica
dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito
di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi  aperti  per  i
futuri  interventi.  I  costi  per  la  elaborazione  del  consuntivo
scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento. 
    2. La relazione e' conservata presso la stazione appaltante ed e'
trasmessa in copia alla soprintendenza competente. 
    3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante  e
l'ufficio  preposto  alla  tutela   del   bene   culturale   vigilano
costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del codice  dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  e  sul  mantenimento  da  parte  delle  imprese
esecutrici dei requisiti di ordine speciale di  qualificazione  nelle
categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di inosservanza,
i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. 
 
              Note all'art. 250 
              -  Il  testo  dell'art.  29,  comma  6,   del   decreto
          legislativo  22  gennaio   2004   n.   42,   e   successive
          modificazioni, denominato Codice dei beni culturali  e  del
          paesaggio, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n.
          45, S.O., e' il seguente: 
              “6.Fermo quanto disposto dalla normativa in materia  di
          progettazione   ed   esecuzione   di    opere    su    beni
          architettonici, gli interventi di manutenzione  e  restauro
          su beni culturali  mobili  e  superfici  decorate  di  beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono  restauratori  di  beni  culturali  ai   sensi   della
          normativa in materia.”