Art. 115. 
 
  Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione  dell'opera,
quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto,  deve  rimanere
indiviso fra gli eredi  per  il  periodo  di  tre  anni  dalla  morte
medesima, salvo che l'autorita' giudiziaria, sopra istanza di  uno  o
piu' coeredi, consenta,  per  gravi  ragioni,  che  la  divisione  si
effettui senza indugio. 
 
  Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire,  per  comune
accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che
sara' da essi fissata, entro i  limiti  indicati  nelle  disposizioni
contenute nei codici. 
 
  La comunione e' regolata dalle disposizioni del Codice civile e  da
quelle che seguono.