Art. 116. 
 
  L'amministrazione  e  la  rappresentanza  degli   interessi   della
comunione e' conferita a uno dei coeredi od a persona  estranea  alla
successione. 
 
  Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non  si
accordano sulla nomina medesima,  entro  l'anno  dall'apertura  della
successione, l'amministrazione e' conferita all'Ente italiano per  il
diritto di autore, con decreto del tribunale  del  luogo  dell'aperta
successione, emanato su  ricorso  di  uno  dei  coeredi  o  dell'Ente
medesimo. 
 
  La stessa procedura e' seguita quando si tratti di provvedere  alla
nomina di un nuovo amministratore.