Art. 45. Le macchine che, in relazione alla velocita' del loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adottate altre idonee misure di sicurezza. Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono ammessi.