Art. 45. 
 
  Le macchine che, in relazione alla velocita' del loro organi o alla
natura dei materiali di cui questi sono  costituiti  o  in  relazione
alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di
rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di  macchina  o
di materiali in lavorazione, devono essere provviste di  involucri  o
di schermi protettivi atti a resistere all'urto o  a  trattenere  gli
elementi o i materiali proiettati, a  meno  che  non  siano  adottate
altre idonee misure di sicurezza. 
  Gli involucri e  gli  schermi  protettivi  di  ghisa  comune  o  di
alluminio non sono ammessi.