Art. 79. 
 
  L'impianto di circolazione deve disporre di almeno due pompe per il
fango. 
  La Sezione dell'Ufficio nazionale  minerario  per  gli  idrocarburi
puo' autorizzare per pozzi di sviluppo di un campo l'impiego  di  una
sola pompa per il fango quando si tratti di impianti di  perforazione
la cui potenzialita' non  supera  i  1200  m.  di  profondita'  e  la
conoscenza  delle  condizioni  stratigrafiche   e   giacimentologiche
permetta di escludere ogni  rischio  dall'arresto  accidentale  della
pompa. 
  La vasca di circolazione del  fango  connessa  con  la  aspirazione
delle pompe deve essere munita di indicatore di livello.