Art. 79. L'impianto di circolazione deve disporre di almeno due pompe per il fango. La Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi puo' autorizzare per pozzi di sviluppo di un campo l'impiego di una sola pompa per il fango quando si tratti di impianti di perforazione la cui potenzialita' non supera i 1200 m. di profondita' e la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche permetta di escludere ogni rischio dall'arresto accidentale della pompa. La vasca di circolazione del fango connessa con la aspirazione delle pompe deve essere munita di indicatore di livello.