Art. 81. 
 
  In cantiere devono essere predisposte riserve di fango in quantita'
pari almeno al 50 per cento di quella contenuta nel pozzo. 
  Devono altresi' essere disponibili acqua e  materiali  in  modo  da
assicurare  la  eventuale  sostituzione   completa   del   fango   in
circolazione.