Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.)
(Revisione delle macchine agricole in circolazione)
1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad
immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, con periodicita' non inferiori a cinque anni, a partire
dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita'
prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto
applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva,
stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.