Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.) 
         (Revisione delle macchine agricole in circolazione) 
  1.   Le   revisioni   delle   macchine   agricole    soggette    ad
immatricolazione sono stabilite con provvedimento  del  Ministro  dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, con periodicita' non inferiori  a  cinque  anni,  a  partire
dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse. 
  2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con  le  modalita'
prescritte dal provvedimento di cui  al  comma  1,  sono,  in  quanto
applicabili, i  medesimi  dei  veicoli  di  pari  massa  complessiva,
stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.