Art. 191. 
     Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore 
 
  1. L'istruzione secondaria superiore  comprende  tutti  i  tipi  di
istituti e scuole immediatamente successivi  alla  scuola  media;  ad
essi si accede con la licenza di scuola media. 
  2. Sono istituti e scuole di  istruzione  secondaria  superiore  il
ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti  tecnici,
il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale,  gli
istituti professionali e gli istituti d'arte. 
  3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno  per  fine
precipuo quello di preparare agli studi  universitari;  gli  istituti
tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio  di
funzioni tecniche od amministrative, nonche' di  alcune  professioni,
nei  settori  commerciale   e   dei   servizi,   industriale,   delle
costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo  artistico  ha
per   fine   quello   di    impartire    l'insegnamento    dell'arte,
indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli  istituti
professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la  specifica
preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni  qualificate
nei settori commerciale e  dei  servizi,  industriale  ed  artigiano,
agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello
di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del  luogo.  Fino
all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
concernente la  riforma  degli  ordinamenti  didattici  universitari,
l'istituto  magistrale  conserva,  quale  fine  precipuo,  quello  di
preparare i docenti della scuola elementare;  la  scuola  magistrale,
quello di preparare  i  docenti  della  scuola  materna.  Nell'ambito
dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti  ad
alcuni istituti finalita' ed ordinamento speciali. 
  4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli  istituti
tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e  l'istituto
magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e  la
scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli  istituti  tecnici
agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno
la durata di sei anni. La  durata  degli  istituti  professionali  e'
stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici,  gli
istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte  sono
articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico
si articola in due sezioni: la prima ha  lo  scopo  di  avviare  allo
studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda
quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno
comune il primo biennio. 
  5. I diplomati degli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o  di  diploma
universitario, ferme restando le condizioni e le  modalita'  previste
dal presente capo per gli istituti e scuole di  durata  inferiore  al
quinquennio. I diplomati  degli  istituti  magistrali  hanno  accesso
diretto alla Facolta' di magistero. I diplomati del  liceo  artistico
hanno accesso diretto all'Accademia di  belle  arti,  se  provenienti
dalla prima sezione, ed alla Facolta' di architettura, se provenienti
dalla seconda. 
  6. Gli istituti magistrali ed i licei  artistici  sono  completati,
per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da
quelli di cui al  comma  5,  da  un  corso  annuale  integrativo,  da
organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la
responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base
di disposizioni impartite dal  Ministro  della  pubblica  istruzione.
Negli istituti professionali, nonche' negli istituti d'arte,  che  ne
facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone
la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti,
nominata e presieduta dal Ministro della pubblica  istruzione,  corsi
annuali, biennali o  triennali,  atti  a  consentire  una  formazione
corrispondente a  quella  degli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi,  che
per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700,
sono ammessi i licenziati degli  istituti  professionali  di  analogo
indirizzo e, rispettivamente,  i  licenziati  degli  istituti  d'arte
sempre di analogo indirizzo. Al  termine  dei  corsi  integrativi  si
consegue il diploma di maturita' professionale o, rispettivamente, di
maturita' d'arte applicata, i quali danno accesso a  qualsiasi  corso
di laurea o di  diploma  universitario.  I  corsi  integrativi  degli
istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi  di
istituti tecnici. Con le medesime modalita' sono istituiti presso gli
istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi  speciali
intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio. 
  7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria  superiore  sono
annessi, a seconda delle rispettive finalita' ed indirizzi, gabinetti
scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende. 
  8. Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le  funzioni
previste dall'articolo 396. 
  9.  Gli  istituti  e  scuole  di  cui  al  presente  articolo  sono
complessivamente   indicati,    nei    successivi    articoli,    con
l'espressione:  "istituti   e   scuole   di   istruzione   secondaria
superiore".