Art. 200. 1. Nel comma 1 dell'articolo 570 del codice di procedura penale le parole "procuratore della Repubblica presso la pretura, il" sono soppresse.
Nota all'art. 200: - Il testo vigente dell'art. 570 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 570 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impunazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale puo' proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. 2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni. 3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di' appello puo' partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.".