Art. 200.
  1.  Nel comma 1 dell'articolo 570 del codice di procedura penale le
parole  "procuratore  della  Repubblica  presso  la pretura, il" sono
soppresse.
 
           Nota all'art. 200:
            -  Il testo vigente dell'art. 570 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  570 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il
          procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  e  il
          procuratore  generale  presso  la  corte di appello possono
          proporre impunazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali
          che siano  state  le  conclusioni  del  rappresentante  del
          pubblico  ministero.  Il procuratore generale puo' proporre
          impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del
          pubblico ministero presso  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento.
            2.   L'impugnazione   puo'   essere  proposta  anche  dal
          rappresentante del pubblico ministero che ha presentato  le
          conclusioni.
            3.  Il  rappresentante  del  pubblico  ministero  che  ha
          presentato le conclusioni e che ne fa  richiesta  nell'atto
          di'   appello  puo'  partecipare  al  successivo  grado  di
          giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la
          corte  di  appello.  La  partecipazione  e'  disposta   dal
          procuratore  generale presso la corte di appello qualora lo
          ritenga opportuno.   Gli avvisi spettano in  ogni  caso  al
          procuratore generale.".