Art. 201. 1. Nel comma 2 dell'articolo 582 del codice di procedura penale le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Nota all'art. 201: - Il testo vigente dell'art. 582 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. 2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.".