Art. 201.
  1.  Nel comma 2 dell'articolo 582 del codice di procedura penale le
parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
 
           Nota all'art. 201:
            - Il testo vigente dell'art. 582 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). -  1.  Salvo
          che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e'
          presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella
          cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso il provvedimento
          impugnato.  Il  pubblico  ufficiale   addetto   vi   appone
          l'indicazione  del  giorno  in  cui  riceve  l'atto e della
          persona che lo presenta, lo  sottoscrive,  lo  unisce  agli
          atti   del   procedimento   e   rilascia,   se   richiesto,
          attestazione della ricezione.
            2. Le parti private  e  i  difensori  possono  presentare
          l'atto   di   impugnazione   anche  nella  cancelleria  del
          tribunale del luogo in cui si trovano,  se  tale  luogo  e'
          diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero
          davanti  a  un  agente  consolare all'estero. In tali casi,
          l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria  del
          giudice che emise il provvedimento impugnato.".