Art. 202.
  1.   L'articolo  596  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Sull'appello  proposto  contro  le  sentenze  pronunciate  dal
tribunale decide la corte di appello.";
    b) nel comma 3, le parole "presso il tribunale" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 202:
            -  Il testo vigente dell'art. 596 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.   596   (Giudice  competente).  -  1.  Sull'appello
          proposto  contro  le  sentenze  pronunciate  dal  tribunale
          decide la corte di appello.
            2.  Sull'appello  proposto contro le sentenze della corte
          di assise decide la corte di assise di appello.
            3. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  428,  sull'appello
          contro  le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini
          preliminari, decidono,
           rispettivamente, la corte di appello e la corte di  assise
          di  appello, a seconda che si tratti di reato di competenza
          del tribunale o della corte di assise.".