Art. 202. 1. L'articolo 596 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello."; b) nel comma 3, le parole "presso il tribunale" sono soppresse.
Nota all'art. 202: - Il testo vigente dell'art. 596 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 596 (Giudice competente). - 1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello. 2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 428, sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.".