Art. 203.
  1.  Il  comma 8 dell'articolo 604 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "8.  Nei  casi  previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della
corte  di  assise  o  del tribunale collegiale, il giudice di appello
dispone  la  trasmissione  degli  atti  ad altra sezione della stessa
corte  o  dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al
tribunale   piu'  vicini.  Se  annulla  una  sentenza  del  tribunale
monocratico  o  di un giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione  degli  atti  al medesimo tribunale; tuttavia il giudice
deve  essere  diverso  da  quello  che  ha  pronunciato  la  sentenza
annullata.".
 
           Nota all'art. 203:
            - Il testo vigente dell'art. 604 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 604 (Questioni di nullita'). -  1.  Il  giudice  di
          appello,  nei  casi  previsti  dall'art.  522,  dichiara la
          nullita' in tutto o in parte  della  sentenza  appellata  e
          dispone  la  trasmissione  degli  atti  al giudice di primo
          grado, quando vi e' stata condanna per un fatto  diverso  o
          applicazione  di una circostanza aggravante per la quale la
          legge stabilisce una  pena  di  specie  diversa  da  quella
          ordinaria  del  reato  o  di  una circostanza aggravante ad
          effetto  speciale,  sempre   che   non   vengano   ritenute
          prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
            2.  Quando  sono  state ritenute prevalenti o equivalenti
          circostanze attenuanti o sono state  applicate  circostanze
          aggravanti  diverse  da  quelle  previste  dal  comma 1, il
          giudice  di  appello  esclude  le  circostanze  aggravanti,
          effettua,  se  occorre, un nuovo giudizio di comparazione e
          ridetermina la pena.
            3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente o
          per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il
          relativo  capo  della   sentenza   ed   elimina   la   pena
          corrispondente,  disponendo  che del provvedimento sia data
          notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
            4. Il giudice di appello, se accerta una  delle  nullita'
          indicate nell'art. 179, da cui sia derivata la nullita' del
          provvedimento  che  dispone il giudizio o della sentenza di
          primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti  al
          giudice  che procedeva quando si e' verificata la nullita'.
          Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una  delle
          nullita'  indicate nell'art. 180 che non sia stata sanata e
          da cui sia  derivata  la  nullita'  del  provvedimento  che
          dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
            5.  Se  si  tratta  di  altre nullita' che non sono state
          sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione
          degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita',  decidere
          nel  merito,  qualora  riconosca  che  l'atto  non fornisce
          elementi necessari al giudizio.
            6.  Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il
          reato e' estinto o che l'azione penale  non  poteva  essere
          iniziata  o proseguita, il giudice di appello, se riconosce
          erronea  tale   dichiarazione,   ordina,   occorrendo,   la
          rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
            7.  Quando  il  giudice  di  primo  grado  ha respinto la
          domanda di oblazione, il giudice di appello,  se  riconosce
          erronea  tale  decisione, accoglie la domanda e sospende il
          dibattimento fissando un termine massimo  non  superiore  a
          dieci  giorni  per  il pagamento delle somme dovute.  Se il
          pagamento  avviene  nel  termine,  il  giudice  di  appello
          pronuncia sentenza di proscioglimento.
            8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza
          della  corte  di  assise  o  del  tribunale  collegiale, il
          giudice di appello dispone la trasmissione  degli  atti  ad
          altra  sezione  della stessa corte o dello stesso tribunale
          ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini.
          Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o  di  un
          giudice   per   le   indagini   preliminari,   dispone   la
          trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia  il
          giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la
          sentenza annullata.".