Art. 204. 1. L'articolo 608 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 3 e' soppresso; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.".
Nota all'art. 204: - Il testo vigente dell'art. 608 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 608 (Ricorso del pubblico ministero). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile (c.p.p. 593). 2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. 4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'art. 569 e da altre disposizioni di legge.".