Art. 204.
  1.   L'articolo  608  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a) il comma 3 e' soppresso;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Il  procuratore  generale  e  il  procuratore della Repubblica
presso  il  tribunale  possono  anche  ricorrere  nei  casi  previsti
dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.".
 
           Nota all'art. 204:
            -  Il testo vigente dell'art. 608 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  608  (Ricorso  del  pubblico  ministero).  - 1. Il
          procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  puo'
          ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o
          di  proscioglimento  pronunciata  in  grado  di  appello  o
          inappellabile (c.p.p. 593).
            2. Il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale
          puo'   ricorrere   per   cassazione  contro  ogni  sentenza
          inappellabile,   di   condanna   o   di    proscioglimento,
          pronunciata  dalla  corte  di  assise,  dal tribunale o dal
          giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
            4.  Il  procuratore  generale  e  il  procuratore   della
          Repubblica  presso il tribunale possono anche ricorrere nei
          casi previsti dall'art.   569 e da  altre  disposizioni  di
          legge.".