Art. 214 
 
 
 Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco 
 
    1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi  delle  disposizioni
del presente capo e'  disposta  quando  risulta  prevedibile  che  la
vendita dell'intero complesso aziendale, di  suoi  rami,  di  beni  o
rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una  maggiore
soddisfazione dei creditori. 
    2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello  stesso  e'
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 216, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile. 
    3. Salva  diversa  convenzione,  e'  esclusa  la  responsabilita'
dell'acquirente per i debiti  relativi  all'esercizio  delle  aziende
cedute sorti prima del trasferimento. 
    4. Il  curatore  puo'  procedere  altresi'  alla  cessione  delle
attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di
beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque  la
responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice
civile. 
    5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione,  ha  effetto,
nei  confronti   dei   terzi,   dal   momento   dell'iscrizione   del
trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto
e' liberato se paga in buona fede al cedente. 
    6. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestate o comunque esistenti a favore  del  cedente,  conservano  la
loro validita' e il loro grado a favore del cessionario. 
    7.Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante  il
conferimento  in  una  o  piu'  societa',  eventualmente   di   nuova
costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di  beni  o
crediti, con i relativi rapporti contrattuali in  corso,  esclusa  la
responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice
civile e  osservate  le  disposizioni  inderogabili  contenute  nella
presente sezione. Le azioni o quote  della  societa'  che  riceve  il
conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle  cause  di
prelazione, a singoli creditori che  vi  consentono.  Sono  salve  le
diverse disposizioni previste in leggi speciali. 
    8. Il  pagamento  del  prezzo  puo'  essere  effettuato  mediante
accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata
la graduazione dei crediti. 
 
          Note all'art. 214: 
 
              - Per il testo degli articoli 2556 e  2560  del  codice
          civile vedi note all'articolo 212.