Art. 215 Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti 1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia' pendenti. 2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. 3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.