Art. 215 
 
 
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato  a
                         riscuotere crediti 
 
    1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli  di  natura
fiscale o futuri, anche se oggetto di  contestazione;  puo'  altresi'
cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi  sono
gia' pendenti. 
    2.  Per  la  vendita   delle   partecipazioni   in   societa'   a
responsabilita'  limitata  si  applica  l'articolo  2471  del  codice
civile. 
    3. In alternativa alla cessione di cui al comma  1,  il  curatore
puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.