Art. 216 
 
 
                    Modalita' della liquidazione 
 
    1. I beni acquisiti all'attivo della procedura  sono  stimati  da
esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La
relazione di stima deve essere depositata con  modalita'  telematiche
nel rispetto  della  normativa  anche  regolamentare  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici,  nonche'  delle   apposite   specifiche   tecniche   del
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima  sono
pubblicati sul portale delle vendite pubbliche  e,  quando  la  stima
riguarda un bene immobile, deve contenere  le  informazioni  previste
dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura civile. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La  stima
puo' essere  omessa  per  i  beni  di  modesto  valore.  Il  compenso
dell'esperto e' liquidato a norma  dell'articolo  161,  terzo  comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
    2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore
o dal delegato alle  vendite  tramite  procedure  competitive,  anche
avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con
ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore  pone
in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo  il  terzo
esperimento andato deserto il prezzo puo' essere  ribassato  fino  al
limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo  esperimento.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato
ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal  debitore  o  da
terzi in forza di titolo non opponibile al curatore.  Si  applica  in
tal caso  l'articolo  560,  commi  terzo  e  quarto,  del  codice  di
procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni  iscritti  nei
pubblici  registri,  prima  del  completamento  delle  operazioni  di
vendita,  e'  data  notizia  mediante  notificazione  da  parte   del
curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i  cui  crediti  siano
assistiti da privilegio sul bene. 
    3. Il giudice delegato puo' disporre  che  le  vendite  dei  beni
mobili, immobili e mobili registrati vengano  effettuate  secondo  le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 
    4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita'
telematiche tramite il portale delle  vendite  pubbliche,  salvo  che
tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei  creditori
o per il sollecito svolgimento della procedura. 
    5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul portale  delle
vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto  o
documento ritenuto utile e puo' disporre  anche  ulteriori  forme  di
pubblicita'  idonee  ad  assicurare   la   massima   informazione   e
partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni
prima della vendita. Il termine puo'  essere  ridotto  esclusivamente
nei casi di assoluta urgenza. 
    6. Gli interessati a presentare l'offerta di  acquisto  formulano
tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di  esaminare
i beni in vendita. 
    7. L'offerta  non  e'  efficace  se  perviene  oltre  il  termine
stabilito nell'ordinanza di  vendita  o  se  l'offerente  non  presta
cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono  efficaci
anche se inferiori  di  non  oltre  un  quarto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale  delle
vendite pubbliche. 
    8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il
versamento del prezzo  abbia  luogo  ratealmente;  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli  569,  terzo
comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585  e  587,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. 
    9. Entro cinque giorni dal  trasferimento  di  ciascun  bene,  il
curatore ne da' notizia agli organi della procedura mediante deposito
nel fascicolo informatico. 
    10. Se alla data di apertura  della  liquidazione  sono  pendenti
procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in  tale  caso  si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti,
su  istanza  del  curatore,  il  giudice   dell'esecuzione   dichiara
l'improcedibilita'  dell'esecuzione,  fermi  restando   gli   effetti
conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. 
    11. I dati delle relazioni di  stima  di  cui  al  comma  1  sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche  nazionali  e  pubblicati  sul
portale delle vendite pubbliche. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 216: 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  161  e  173-bis
          delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
          civile: 
              "Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore. 
              L'esperto nominato dal giudice  a  norma  dell'articolo
          568 ultimo comma del Codice presta  giuramento  di  bene  e
          fedelmente procedere alle operazioni affidategli. 
              L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose  da
          pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima  che
          questi incominci le sue operazioni,  deve  raccoglierne  il
          giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima. 
              Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal
          giudice o dall'ufficiale  giudiziario  e'  calcolato  sulla
          base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita
          non possono essere liquidati acconti in misura superiore al
          cinquanta per cento del compenso calcolato sulla  base  del
          valore di stima. " 
              "Art. 173-bis. Contenuto della  relazione  di  stima  e
          compiti dell'esperto. 
              L'esperto provvede alla redazione  della  relazione  di
          stima dalla quale devono risultare: 
              1) l'identificazione del bene, comprensiva dei  confini
          e dei dati catastali; 
              2) una sommaria descrizione del bene; 
              3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se
          occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato,
          con particolare riferimento  alla  esistenza  di  contratti
          registrati in data antecedente al pignoramento; 
              4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di
          natura condominiale, gravanti sul bene,  che  resteranno  a
          carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
          contratti incidenti  sulla  attitudine  edificatoria  dello
          stesso  o  i  vincoli  connessi  con   il   suo   carattere
          storico-artistico; 
              5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di
          natura condominiale, che saranno cancellati o che  comunque
          risulteranno non opponibili all'acquirente; 
              6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica
          del  bene  nonche'  l'esistenza  della   dichiarazione   di
          agibilita' dello stesso previa acquisizione o aggiornamento
          del certificato di destinazione urbanistica previsto  dalla
          vigente normativa; 
              7)  in  caso  di  opere  abusive,  il  controllo  della
          possibilita' di sanatoria ai  sensi  dell'articolo  36  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380 e gli eventuali  costi  della  stessa;  altrimenti,  la
          verifica  sull'eventuale  presentazione   di   istanze   di
          condono, indicando il soggetto istante e  la  normativa  in
          forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo  stato
          del procedimento, i costi per il conseguimento  del  titolo
          in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da
          corrispondere; in ogni altro caso,  la  verifica,  ai  fini
          della  istanza  di  condono  che   l'aggiudicatario   possa
          eventualmente presentare, che  gli  immobili  pignorati  si
          trovino nelle condizioni previste dall'articolo  40,  sesto
          comma,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47   ovvero
          dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per
          il conseguimento del titolo in sanatoria; 
              8) la verifica che i beni pignorati  siano  gravati  da
          censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione
          da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene  del  debitore
          pignorato sia di proprieta' ovvero derivante da alcuno  dei
          suddetti titoli; 
              9) l'informazione sull'importo annuo delle spese  fisse
          di  gestione  o  di  manutenzione,   su   eventuali   spese
          straordinarie gia' deliberate anche se il  relativo  debito
          non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
          pagate negli ultimi due  anni  anteriori  alla  data  della
          perizia, sul corso  di  eventuali  procedimenti  giudiziari
          relativi al bene pignorato. 
              L'esperto,  prima  di  ogni  attivita',  controlla   la
          completezza dei documenti di cui all'articolo 567,  secondo
          comma, del codice,  segnalando  immediatamente  al  giudice
          quelli mancanti o inidonei. 
              L'esperto, terminata la relazione, ne  invia  copia  ai
          creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche  se
          non costituito, almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza
          fissata ai sensi dell'articolo  569  del  codice,  a  mezzo
          posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'  non  e'
          possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. 
              Le  parti  possono  depositare  all'udienza  note  alla
          relazione  purche'  abbiano  provveduto,  almeno   quindici
          giorni prima,  ad  inviare  le  predette  note  al  perito,
          secondo le modalita' fissate al terzo comma; in  tale  caso
          l'esperto   interviene   all'udienza    per    rendere    i
          chiarimenti.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 569,  574,  585  e
          587 del codice di procedura civile: 
              "Art. 569.  Provvedimento  per  l'autorizzazione  della
          vendita. 
              A seguito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  567  il
          giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito
          della documentazione di cui al secondo comma  dell'articolo
          567, nomina l'esperto che presta giuramento in  cancelleria
          mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
          l'udienza per la comparizione delle parti e  dei  creditori
          di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti . Tra  la
          data del provvedimento e la data fissata per l'udienza  non
          possono decorrere piu'  di  novanta  giorni.  Salvo  quanto
          disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta  giorni
          prima dell'udienza, il creditore pignorante e  i  creditori
          gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499  depositano  un
          atto,   sottoscritto   personalmente   dal   creditore    e
          previamente notificato al debitore esecutato, nel quale  e'
          indicato  l'ammontare  del  residuo  credito  per  cui   si
          procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio
          di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle  spese
          sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti  della
          liquidazione  della   somma   di   cui   al   primo   comma
          dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato
          nell'importo  indicato   nell'atto   di   precetto   o   di
          intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e
          delle spese successive. 
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,  a
          pena di decadenza , le opposizioni agli atti esecutivi,  se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle. 
              Nel caso in cui il giudice disponga  con  ordinanza  la
          vendita forzata, fissa un termine non inferiore  a  novanta
          giorni, e  non  superiore  a  centoventi,  entro  il  quale
          possono  essere  proposte  offerte  d'acquisto   ai   sensi
          dell'articolo 571. Il giudice  con  la  medesima  ordinanza
          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la
          cauzione, se la vendita e' fatta in uno o  piu'  lotti,  il
          prezzo  base  determinato  a   norma   dell'articolo   568,
          l'offerta minima, il termine, non  superiore  a  centoventi
          giorni  dall'aggiudicazione,  entro  il  quale  il   prezzo
          dev'essere depositato, con  le  modalita'  del  deposito  e
          fissa, al giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine,
          l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per  la  gara
          tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
          giustificati  motivi,  il  giudice   dell'esecuzione   puo'
          disporre  che  il  versamento  del   prezzo   abbia   luogo
          ratealmente ed entro un  termine  non  superiore  a  dodici
          mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo  576  solo
          quando ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'
          possa  aver  luogo  ad  un  prezzo  superiore  della  meta'
          rispetto  al  valore  del   bene,   determinato   a   norma
          dell'articolo 568. 
              Con la stessa ordinanza, il giudice  stabilisce,  salvo
          che sia pregiudizievole per gli interessi dei  creditori  o
          per  il  sollecito  svolgimento  della  procedura,  che  il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli  offerenti  e,  nei  casi
          previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano
          effettuati con modalita' telematiche,  nel  rispetto  della
          normativa regolamentare di cui all'articolo  161-ter  delle
          disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
              Se vi sono  opposizioni  il  tribunale  le  decide  con
          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la
          vendita con ordinanza. 
              Con la medesima ordinanza il giudice fissa  il  termine
          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del
          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro
          autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498  che  non
          sono comparsi." 
              "Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita. 
              Il  giudice  dell'esecuzione,  quando  fa  luogo   alla
          vendita, dispone con decreto il  modo  del  versamento  del
          prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro
          il quale il versamento deve  farsi,  e,  quando  questo  e'
          avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo  586.
          Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita  ha  previsto
          che il versamento del prezzo abbia luogo  ratealmente,  col
          decreto di cui al primo periodo il giudice  dell'esecuzione
          puo' autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta,
          ad  immettersi  nel  possesso  dell'immobile   venduto,   a
          condizione che sia  prestata  una  fideiussione,  autonoma,
          irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata  da  banche,
          societa'  assicuratrici  o  intermediari   finanziari   che
          svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attivita'   di
          rilascio di garanzie e  che  sono  sottoposti  a  revisione
          contabile da parte di una  societa'  di  revisione  per  un
          importo pari ad almeno il trenta per cento  del  prezzo  di
          vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la  categoria
          professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
          puo'  rilasciare  la  fideiussione  a  norma  del   periodo
          precedente. La fideiussione e' rilasciata  a  favore  della
          procedura esecutiva a garanzia del  rilascio  dell'immobile
          entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di  cui
          all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonche' del
          risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;
          la fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista
          delegato su autorizzazione del giudice. 
              Si  applica  anche  a  questa  forma  di   vendita   la
          disposizione dell'articolo 583. 
              Se il prezzo non e' depositato a norma del  decreto  di
          cui  al  primo  comma,  il   giudice   provvede   a   norma
          dell'articolo 587." 
              "Art. 585. Versamento del prezzo. 
              L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel  termine  e
          nel modo fissati dall'ordinanza che dispone  la  vendita  a
          norma dell'articolo 576 , e consegnare  al  cancelliere  il
          documento comprovante l'avvenuto versamento. 
              Se l'immobile  e'  stato  aggiudicato  a  un  creditore
          ipotecario  o  l'aggiudicatario  e'  stato  autorizzato  ad
          assumersi  un  debito  garantito  da  ipoteca,  il  giudice
          dell'esecuzione  puo'  limitare,  con   suo   decreto,   il
          versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese  e
          per la soddisfazione degli  altri  creditori  che  potranno
          risultare capienti. 
              Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione  a
          seguito  di  contratto  di  finanziamento  che  preveda  il
          versamento diretto delle  somme  erogate  in  favore  della
          procedura e la  garanzia  ipotecaria  di  primo  grado  sul
          medesimo  immobile  oggetto  di  vendita,  nel  decreto  di
          trasferimento  deve  essere  indicato  tale  atto   ed   il
          conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire  la
          trascrizione del decreto se non  unitamente  all'iscrizione
          dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata." 
              "Art. 587. Inadempienza dell'aggiudicatario. 
              Se il prezzo non e' depositato nel  termine  stabilito,
          il  giudice  dell'esecuzione  con   decreto   dichiara   la
          decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la  perdita  della
          cauzione a titolo  di  multa  e  quindi  dispone  un  nuovo
          incanto. La disposizione di cui al  periodo  precedente  si
          applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che  non
          ha versato anche una sola rata  entro  dieci  giorni  dalla
          scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
          perdita a titolo di multa anche delle  rate  gia'  versate.
          Con il decreto adottato a norma del periodo precedente,  il
          giudice ordina altresi' all'aggiudicatario  che  sia  stato
          immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;
          il decreto e' attuato dal  custode  a  norma  dell'articolo
          560, quarto comma. 
              Per il nuovo incanto si procede a norma degli  articoli
          576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava,  unito  alla
          cauzione   confiscata,   risulta   inferiore    a    quello
          dell'incanto precedente, l'aggiudicatario  inadempiente  e'
          tenuto al pagamento della differenza.".