Art. 219 
 
 
         Procedimento di distribuzione della somma ricavata 
 
    1. Il giudice delegato provvede alla  distribuzione  della  somma
ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. 
    2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se
del caso, al curatore in conto del compenso finale  da  liquidarsi  a
norma dell'articolo 137. Tale somma e' prelevata sul  prezzo  insieme
alle spese di procedura e di amministrazione.