Art. 124 
 
                            Esame finale 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale
consiste in una prova scritta o  orale  sulle  materie  ed  argomenti
previsti dal Piano della formazione. 
  2. La prova scritta consiste in  un  questionario  con  risposte  a
scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione. 
  3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di  uno  dei
casi  professionali  a  carattere   tecnico-scientifico   o   tecnico
pertinenti ai profili professionali per i quali e' stato  indetto  il
concorso, svolti durante il corso. 
  4.  La  forma  scritta  o  orale  e'  stabilita  dal  Piano   della
formazione. 
  5.  Alla  prova  e'  attribuito  un  punteggio  massimo  di  trenta
trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore  a
diciotto trentesimi. 
  6. L'allievo vice ispettore  tecnico  che  non  supera  l'esame  e'
restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del  corso
successivo ai sensi dell'articolo 25-quater, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. 
 
          Note all'art. 124: 
              - Si riporta il testo dell'art. 25-quater  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n.  337
          (Ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): 
                «Art. 25-quater (Dimissioni dal  corso).  -  1.  Sono
          dimessi dai corsi di  formazione  tecnico-professionale  di
          cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter,  comma
          4, gli allievi che: 
                  a) dichiarano di rinunciare al corso; 
                  b) non superano gli esami di fine corso; 
                  c) sono stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal
          corso per piu' di sessanta  o  novanta  giorni,  anche  non
          consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei  corsi
          di durata semestrale  e  per  quelli  di  durata  biennale,
          elevati,   per   questi   ultimi,   a   centoventi   giorni
          nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta
          durante il corso ovvero da infermita' dipendente  da  causa
          di servizio. In caso di dimissioni per assenze  causate  da
          tali infermita', il personale e' ammesso a  partecipare  di
          diritto al primo corso successivo al  riconoscimento  della
          sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in  cui  l'assenza  e'
          dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
          servizio, che richiedono terapie salvavita  ed  impediscono
          lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad  altre  ad
          esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni   dell'Ufficio
          medico  legale  dell'Azienda   sanitaria   competente   per
          territorio,  il  personale,  a  domanda,   e'   ammesso   a
          partecipare al corrispondente  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che
          nel periodo precedente a detto corso  non  sia  intervenuta
          una   delle   cause   di   esclusione   previste   per   la
          partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.
          I frequentatori provenienti dai ruoli del  personale  della
          Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o  altra
          causa indipendente dalla propria volonta' sono  ammessi  di
          diritto, per una sola volta, a partecipare al  primo  corso
          successivo al cessare della causa impeditiva. 
                2. Il personale di sesso femminile,  la  cui  assenza
          oltre i limiti di cui al comma 1 e'  stata  determinata  da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo   corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
                3. E' espulso dal corso il personale responsabile  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
                4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del Capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'istituto. 
                5. Il personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle  esercitazioni  pratiche
          viene promosso con la stessa decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato dimesso e nella stessa  graduatoria  si  colloca  nel
          posto che gli sarebbe spettato, qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso. 
                6.  I  frequentatori  provenienti   dai   ruoli   del
          personale della Polizia di Stato che non superano il  corso
          permangono nella qualifica  rivestita  nei  suddetti  ruoli
          senza  detrazione  dell'anzianita',  sono   restituiti   al
          servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza
          del corso successivo,  purche'  continuino  a  possedere  i
          requisiti previsti.».