Articolo 206. 
 
                Controlli sull'esecuzione e collaudo. 
 
  1. Il collaudo delle infrastrutture e' effettuato nei  modi  e  nei
termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori. 
  2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita'  l'ente
concedente puo' autorizzare le commissioni di collaudo  ad  avvalersi
dei servizi di supporto e di indagine di soggetti  specializzati  nel
settore. Gli oneri relativi sono a carico dei  fondi  a  disposizione
dell'ente   concedente   per   la   realizzazione   delle    predette
infrastrutture con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  codice.  L'affidatario  del
supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con  chi
ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il
compimento della infrastruttura.