(Trattato-art. 226)
 
                              Art. 226 
 
 
  L'Austria s'impegna a prendere tutte le disposizioni legislative ed
amministrative  necessarie  per  garantire  i  prodotti  naturali   o
manufatti, originari di una delle Potenze alleate o associate, contro
ogni forma di concorrenza sleale nelle transazioni commerciali. 
 
  L'Austria si obbliga a  reprimere  ed  a  vietare,  sotto  pena  di
confisca e con ogni  altra  sanzione  appropriata,  l'importazione  e
l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la  vendita  o  la
messa in vendita, sul proprio territorio, di ogni  merce  o  prodotto
che porti su di se', sugli  involucri  immediati  o  sull'imballaggio
esterno, marchi, nomi, incisioni o  segni  di  qualunque  specie  che
direttamente  o  indirettamente  importino  indicazioni  false  circa
l'origine, il tipo, la natura e le qualita' specifiche di tali  merci
e prodotti.