(Trattato-art. 227)
 
                              Art. 227 
 
 
  L'Austria  si  obbliga,  a  condizione  che  le  sia  accordato  un
trattamento di reciprocita' al riguardo, a conformarsi alle leggi  ed
alle decisioni amministrative o giudiziarie prese a  norma  di  esse,
vigenti in un Paese alleato o associato, e dalle competenti autorita'
a lei regolarmente notificate, le quali stabiliscano  o  regolino  il
diritto a una  designazione  regionale  per  i  vini  e  gli  spiriti
prodotti nel paese cui appartiene la regione, o le condizioni in  cui
puo' essere autorizzato  l'uso  di  una  denominazione  regionale;  e
l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la
vendita  o  la  messa  in  vendita  di  prodotti  o  merci  sotto  le
designazioni  regionali,  contrariamente  alle  leggi   e   decisioni
predette,  saranno  dall'Austria  vietate  e   represse   merce'   le
disposizioni prescritte dall'articolo precedente.