(Regolamento-art. 325)
 
                              Art. 325. 
 
 
  Mediante ordini di accreditamento, i ministri aprono crediti presso
gli stabilimenti dell'istituto incaricato del servizio di  tesoreria,
a favore di funzionari dipendenti, si' civili che militari per  porli
in grado di provvedere  a  spese  della  natura  di  quelle  indicate
nell'art. 283 del presente regolamento. 
 
  Detti  ordini  vengono  emessi  colle   condizioni   e   formalita'
prescritte per tutti gli altri titoli di spesa nel  capo  I  (sezione
II) del presente titolo. 
 
  Gli ordini muniti del visto della Corte dei conti, sono  da  questa
trasmessi alla direzione generale del tesoro, con  elenco  in  doppio
esemplare, uno dei quali viene ritornato per ricevuta. 
 
  La direzione generale suddetta trasmette gli  ordini  stessi,  pure
con elenco in doppio, agli stabilimenti dell'istituto sui quali  essi
sono tratti, ed  invia  contemporaneamente  al  funzionario  delegato
l'apposito     avviso     predisposto     ed     unito     all'ordine
dall'amministrazione emittente.