(Regolamento-art. 326)
 
                              Art. 326. 
 
 
  La somministrazione di fondi agli enti militari (corpi, istituti  e
stabilimenti) per le spese di cui all'art. 56, n. 4, della  legge,  e
per le altre previste dai regolamenti  speciali,  quando  non  vi  si
provveda  nel  modo  indicato  all'art.  325,  si  effettua  mediante
aperture di credito a favore dei consigli  di  amministrazione  degli
uffici di contabilita' e di  revisione  presso  i  comandi  di  corpo
d'armata, di cui al R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857. 
 
  I consigli suddetti forniscono di fondi  gli  enti  militari  della
circoscrizione, o effettuano pagamenti per conto di questi,  mediante
assegni emessi sulle aperture di credito di cui al comma  precedente,
giustificando le somme erogate colle dichiarazioni di ricevuta  degli
enti medesimi. 
 
  Gli assegni per la somministrazione di fondi agli enti militari  da
parte dei consigli di amministrazione suddetti, possono essere emessi
senza l'indicazione  del  capitolo.  La  specificazione  delle  somme
riferibili a ciascun capitolo, e che nel complesso debbono costituire
l'ammontare indicato nell'assegno, deve pero' risultare dalla matrice
dell'assegno stesso e dalle dichiarazioni di ricevuta di cui al comma
precedente. 
 
  La   somministrazione   di   fondi   agli    enti    amministrativi
dell'aeronautica, per le spese di cui all'articolo 56 della legge, si
effettua mediante aperture di credito a favore dei responsabili della
cassa di riserva degli enti stessi, i quali  forniscono  di  fondi  i
distaccamenti amministrativi posti alla loro dipendenza o  effettuano
pagamenti per conto di questi, con le  norme  di  cui  ai  precedenti
commi.