Art. 327. Gli ordini di accreditamento debbono contenere le seguenti indicazioni: ministero ed ufficio emittente; esercizio al quale si riferisce l'ordine; numero e denominazione del capitolo del bilancio; imputazione ai residui o alla competenza e indicazione, nel primo caso, dell'esercizio al quale la spesa si riferisce; numero d'ordine progressivo per ciascun capitolo; stabilimento dell'istituto bancario che deve eseguire lo accreditamento; oggetto delle spese da effettuarsi dal funzionario; qualita' del funzionario delegato ed, eventualmente, cognome e nome; ammontare del credito aperto, con la indicazione del limite di somma entro il quale possono effettuarsi dal funzionario prelevamenti con assegni a proprio favore; data dell'emissione. Lo stabilimento dell'istituto sul quale e' aperto il credito, nel caso che vengano emessi, da una stessa amministrazione ed anche su capitoli diversi di bilancio, a favore dello stesso funzionario piu' ordini di accreditamento, apre un unico conto corrente, tenendo nota dei limiti entro i quali, secondo gli ordini di accreditamento, il funzionario puo' prelevare somme con assegni a proprio favore ed eventualmente con assegni a favore di terzi. Qualora piu' accreditamenti siano disposti a favore di uno stesso funzionario da diversi ministeri od amministrazioni autonome, lo stabilimento deve tenere conti separati.