(Regolamento-art. 327)
 
                              Art. 327. 
 
 
  Gli  ordini  di  accreditamento  debbono  contenere   le   seguenti
indicazioni: 
 
    ministero ed ufficio emittente; 
 
    esercizio al quale si riferisce l'ordine; 
 
    numero e denominazione del capitolo del bilancio; 
 
    imputazione ai residui o alla competenza e indicazione, nel primo
caso, dell'esercizio al quale la spesa si riferisce; 
 
    numero d'ordine progressivo per ciascun capitolo; 
 
    stabilimento  dell'istituto  bancario  che   deve   eseguire   lo
accreditamento; 
 
    oggetto delle spese da effettuarsi dal funzionario; 
 
    qualita' del funzionario delegato ed,  eventualmente,  cognome  e
nome; 
 
    ammontare del credito aperto, con la indicazione  del  limite  di
somma entro il quale possono effettuarsi dal funzionario prelevamenti
con assegni a proprio favore; 
 
    data dell'emissione. 
 
  Lo stabilimento dell'istituto sul quale e' aperto il  credito,  nel
caso che vengano emessi, da una stessa amministrazione  ed  anche  su
capitoli diversi di bilancio, a favore dello stesso funzionario  piu'
ordini di accreditamento, apre un unico conto corrente, tenendo  nota
dei limiti entro i quali, secondo gli ordini  di  accreditamento,  il
funzionario puo' prelevare somme con  assegni  a  proprio  favore  ed
eventualmente con assegni a favore di terzi. 
 
  Qualora piu' accreditamenti siano disposti a favore di  uno  stesso
funzionario da diversi  ministeri  od  amministrazioni  autonome,  lo
stabilimento deve tenere conti separati.