(Regolamento-art. 331)
 
                              Art. 331. 
 
 
  Quando,  per  traslocamento  o  per  altra  causa,  un  funzionario
subentri ad un altro nella carica per  la  quale  aveva  facolta'  di
usare dell'apertura di credito fatta a suo favore, il funzionario che
cessa consegna al suo successore, mediante apposito verbale: 
 
    a) gli assegni gia' emessi e non  ritirati  dai  prenditori,  che
esistessero tuttora presso il funzionario cessante,  con  i  relativi
documenti; 
 
    b) il numerario effettivo giacente presso il medesimo; 
 
    c) gli assegni in bianco od annullati; 
 
    d) un estratto del registro di carico e scarico dei  modelli  per
assegni di cui al successivo art. 341 debitamente  chiuso  alla  data
della consegna.