Art. 331. Quando, per traslocamento o per altra causa, un funzionario subentri ad un altro nella carica per la quale aveva facolta' di usare dell'apertura di credito fatta a suo favore, il funzionario che cessa consegna al suo successore, mediante apposito verbale: a) gli assegni gia' emessi e non ritirati dai prenditori, che esistessero tuttora presso il funzionario cessante, con i relativi documenti; b) il numerario effettivo giacente presso il medesimo; c) gli assegni in bianco od annullati; d) un estratto del registro di carico e scarico dei modelli per assegni di cui al successivo art. 341 debitamente chiuso alla data della consegna.