(Regolamento-art. 332)
 
                              Art. 332. 
 
 
  La Corte dei conti e le amministrazioni centrali, compartimentali e
provinciali dalle quali dipendono i funzionari a cui  favore  vengono
emessi ordini di  accreditamento,  nonche'  le  ragionerie  centrali,
tengono, in appositi registri, i conti di ogni funzionario  delegato,
partitamente per ciascun capitolo di bilancio e separatamente per  il
conto della competenza e per quello dei residui. 
 
  Analoghe scritture sono tenute da ciascun funzionario. 
 
  Nei suddetti conti e' fatta menzione separata delle  somme  che  il
funzionario puo' prelevare con assegni a proprio favore e  di  quelle
delle quali puo' disporre con assegni a favore dei creditori, nonche'
delle correlative emissioni di detti assegni.