Art. 332. La Corte dei conti e le amministrazioni centrali, compartimentali e provinciali dalle quali dipendono i funzionari a cui favore vengono emessi ordini di accreditamento, nonche' le ragionerie centrali, tengono, in appositi registri, i conti di ogni funzionario delegato, partitamente per ciascun capitolo di bilancio e separatamente per il conto della competenza e per quello dei residui. Analoghe scritture sono tenute da ciascun funzionario. Nei suddetti conti e' fatta menzione separata delle somme che il funzionario puo' prelevare con assegni a proprio favore e di quelle delle quali puo' disporre con assegni a favore dei creditori, nonche' delle correlative emissioni di detti assegni.