(Regolamento-art. 333)
 
                              Art. 333. 
 
 
  Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge,  il
funzionario delegato deve trasmettere i conti  delle  somme  erogate,
salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle  amministrazioni
militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando  cessino
le sue facolta' ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai
termini dell'art. 331. 
 
  I  rendiconti  debbono  presentarsi  entro  i  primi  dieci  giorni
successivi  al  termine  del  periodo  cui   essi   si   riferiscono,
all'amministrazione  centrale   od   a   quella   compartimentale   o
provinciale da cui dipendono  i  funzionari  delegati.  I  rendiconti
devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio. Essi devono
dimostrare: le aperture di  credito,  gli  assegni  consegnati  e  la
rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per
somme prelevabili direttamente  dal  funzionario  e  disponibili  per
pagamenti a terzi. Per le somme prelevate  direttamente  deve  essere
data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. 
 
  I rendiconti vengono corredati: 
 
    a) delle matrici degli assegni consegnati; 
 
    b) delle ricevute  rilasciate  dagli  intestatari  degli  assegni
stessi; 
 
    c) delle quietanze di entrata, di che al successivo articolo  495
ed all'art. 61 della legge; 
 
    d) di tutti i documenti necessari a giustificare  la  regolarita'
delle varie erogazioni.