Art. 333. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facolta' ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini dell'art. 331. I rendiconti debbono presentarsi entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio. Essi devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. I rendiconti vengono corredati: a) delle matrici degli assegni consegnati; b) delle ricevute rilasciate dagli intestatari degli assegni stessi; c) delle quietanze di entrata, di che al successivo articolo 495 ed all'art. 61 della legge; d) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarita' delle varie erogazioni.