Art. 334. Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre. Tale termine e' portato al giorno 40° successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale. Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non puo' oltrepassare il 40° giorno successivo al trimestre.