(Regolamento-art. 334)
 
                              Art. 334. 
 
 
  Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici
di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi  dell'art.
326, non piu' tardi del giorno 30 del mese successivo  al  trimestre.
Tale termine e' portato al giorno 40° successivo al trimestre per  le
legioni dei Reali carabinieri. 
 
  I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di  corpo  d'armata,
che  dopo   effettuati   i   riscontri   prescritti,   li   rimettono
all'amministrazione centrale. 
 
  Il termine per la  presentazione  dei  rendiconti  da  parte  delle
direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non
puo' oltrepassare il 40° giorno successivo al trimestre.