(Regolamento-art. 335)
 
                              Art. 335. 
 
 
  Gli uffici di corpo  d'armata  rendono  direttamente  al  ministero
della guerra i conti delle aperture di credito fatte  a  loro  favore
non piu' tardi del giorno 20 del mese  successivo  al  trimestre.  In
essi portano a debito,  oltre  all'ammontare  di  dette  aperture  di
credito, le somme avute in restituzione  dagli  enti  militari  ed  a
credito quelle erogate giusta l'articolo 326. 
 
  Con speciale contabilita'  sui  residui  dell'esercizio  precedente
rendono conto altresi' delle somme ricevute e di quelle pagate per la
sistemazione dei conti degli enti militari riferibili all'  esercizio
medesimo, ai sensi del successivo articolo 349.