Art. 335. Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al ministero della guerra i conti delle aperture di credito fatte a loro favore non piu' tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito, oltre all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione dagli enti militari ed a credito quelle erogate giusta l'articolo 326. Con speciale contabilita' sui residui dell'esercizio precedente rendono conto altresi' delle somme ricevute e di quelle pagate per la sistemazione dei conti degli enti militari riferibili all' esercizio medesimo, ai sensi del successivo articolo 349.