(Regolamento-art. 337)
 
                              Art. 337. 
 
 
  Quando i rendiconti non  siano  presentati  nei  termini  stabiliti
dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non dipenda da forza maggiore, a
coloro   che   sono   tenuti   a   presentarli    puo'    applicarsi,
indipendentemente dagli eventuali provvedimenti  disciplinari  e  dal
giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83  della  legge,
una pena pecuniaria non maggiore di lire 1000. 
 
  La   pena   e'   inflitta   con    decreto    emesso    dal    capo
dell'amministrazione centrale. 
 
  Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed  eseguito
mediante  ritenuta  in  via  amministrativa  sulle   competenze   dei
funzionari. 
 
  Dei decreti emessi per dette penalita', le amministrazioni centrali
danno comunicazione alla direzione generale del tesoro.