(Codice di procedura penale-art. 367)
 
                              Art. 367 
 
                     (Interrogatorio nel merito) 
 
  Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto
che gli e' attribuito, gli fa noti gli elementi  di  prova  esistenti
contro di lui, e, se non puo' derivarne  pregiudizio  all'istruzione,
gliene comunica le fonti. 
 
  Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo
favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel
processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.