Art. 367 (Interrogatorio nel merito) Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli e' attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui, e, se non puo' derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti. Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.