(Testo unico-art. 189)
                              Art. 189. 
 
(Articoli 56 e 57. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.  20,
R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55.  R.  decreto-legge
      28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). 
 
  Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita  l'Opera
dell'Universita' o Istituto. 
  Alle  Opere  e'  riconosciuta  personalita'  giuridica.  Esse  sono
amministrate da un direttorio  presieduto  dal  rettore  o  direttore
dell'Universita'  o  Istituto  superiore.  Nel  regolamento  generale
universitario sono stabilite norme per la costituzione del direttorio
e per il funzionamento delle Opere. 
  Ciascuna Opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le
varie forme  di  assistenza  materiale,  morale  e  scolastica  degli
studenti nel modo che ritiene piu' opportuno;  deve,  in  ogni  caso,
organizzare  un  ufficio  sanitario  per   provvedere   gratuitamente
all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti
universitari, alla prescrizione di eventuali misure  profilattiche  e
alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata. 
  Ciascuna Opera ha inoltre  un  regolamento  speciale  che  contiene
norme particolari per il funzionamento di essa. Tale  regolamento  e'
emanato  e,  occorrendo,  modificato  con  decreto  del   rettore   o
direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma  del  presente
articolo. Il regolamento, e le eventuali sue  modificazioni,  debbono
essere   pubblicati   nel   Bollettino   Ufficiale   del    Ministero
dell'educazione nazionale.