Art. 189. (Articoli 56 e 57. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'Opera dell'Universita' o Istituto. Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un direttorio presieduto dal rettore o direttore dell'Universita' o Istituto superiore. Nel regolamento generale universitario sono stabilite norme per la costituzione del direttorio e per il funzionamento delle Opere. Ciascuna Opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene piu' opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata. Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento, e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.