(Testo unico-art. 190)
                              Art. 190. 
 
(Art. 54, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16  giugno
                           1932, n. 812). 
 
  E' istituita una tassa per le Opere delle Universita',  o  Istituti
superiori,  cui   sono   soggetti   tutti   coloro   che   conseguono
l'abilitazione all'esercizio professionale. 
  L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta. Lo effettuato
pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna  del  titolo
di abilitazione ovvero, per le professioni per le  quali  non  si  fa
luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel
ruolo professionale. 
  All'Opera  di  ciascuna  Universita'   o   Istituto,   oltre   alle
elargizioni di  Enti  e  di  privati  ed  alle  somme  con  le  quali
l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del  suo
bilancio  o  di  quello  della  Cassa  scolastica,  e'  devoluto   il
complessivo provento della tassa predetta,  pagata  dai  contribuenti
provvisti di titolo accademico conferito dall'Universita' o  Istituto
medesimo. 
  Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera  dell'Universita'  o
Istituto presso cui hanno conseguito la  laurea  o  il  diploma,  una
elargizione non inferiore a lire mille, e' conferito  dal  rettore  o
direttore il  titolo  di  benemeriti  dell'Opera  dell'Universita'  o
Istituto medesimo. 
  E' inoltre istituito un contributo speciale per  opere  sportive  e
assistenziali  nella  misura  di  lire  venticinque,  che  tutti  gli
studenti delle Universita' e degl'Istituti superiori  debbono  pagare
all'atto della Iscrizione a ciascun anno di corso.