Art. 190. (Art. 54, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). E' istituita una tassa per le Opere delle Universita', o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale. L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta. Lo effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. All'Opera di ciascuna Universita' o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, e' devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Universita' o Istituto medesimo. Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Universita' o Istituto presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, e' conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Universita' o Istituto medesimo. E' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire venticinque, che tutti gli studenti delle Universita' e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della Iscrizione a ciascun anno di corso.