(Testo unico-art. 191)
                              Art. 191. 
 
        (Art. 56, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le Opere e le fondazioni, che hanno  per  fine  l'incremento  degli
studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli  studenti
delle  Universita'  e  degl'Istituti  d'istruzione  superiore,   sono
sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.