(Testo unico-art. 192)
                              Art. 192. 
 
        (Art. 57, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Il Governo del Re ha la facolta' di disporre l'aggruppamento di due
o piu' fondazioni, di cui all'articolo  precedente,  oppure  il  loro
concentramento nell'Opera dell'Universita' o Istituto: a)  quando  si
tratti di istituzioni che abbiano una rendita netta insufficiente per
il raggiungimento dei fini che si propongono; b) quando  non  vi  sia
modo   di   costituire   l'amministrazione   o   la    rappresentanza
dell'istituzione per difetto di norme  nell'atto  di  fondazione;  c)
quando  l'aggruppamento  o  il  concentramento   appaia   conveniente
nell'intento di rendere piu' semplice ed economica  l'amministrazione
e piu' proficuo il  raggiungimento  dei  fini  che  l'istituzione  si
propone. 
  Il  Governo  del  Re  puo'  inoltre  riformare   gli   statuti,   i
regolamenti,  le  tavole  di  fondazione  delle  istituzioni  di  cui
all'articolo precedente, allo scopo di migliorare il funzionamento di
esse; e trasformarne i fini quando non  corrispondano  alla  pubblica
utilita' o non possano essere raggiunti. In tutti  i  casi  il  nuovo
fine dovra' allontanarsi  il  meno  possibile  dalla  intenzione  del
fondatore. 
  Per l'aggruppamento, il  concentramento,  la  riforma  delle  norme
statutarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovra', in  ogni
caso, udire gli amministratori e i patroni degli Enti, i Comuni e  le
Provincie interessate, se le istituzioni  abbiano  carattere  locale,
l'Universita' o Istituto direttamente o indirettamente interessati. 
  Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, su  conforme  parere
del Consiglio di Stato.