Art. 193. (Articoli 1, 2 e 3, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per le Opere universitarie di cui all'art. 189 del presente T. U. Il Comitato centrale e' organo propulsore e coordinatore dell'attivita' delle Opere di assistenza universitaria; esso: a) promuovere il coordinamento delle varie forme assistenziali che sorgono ad iniziativa delle singole Universita' o degli Istituti superiori e formula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari; b) delibera circa la erogazione dei fondi di cui all'articolo successivo: c) promuove le istituzioni di Case dello studente nelle citta' di Universita' o Istituti di istruzione superiore; d) seconda le varie iniziative dei Gruppi universitari fascisti ai fini della cultura, e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari; e) favorisce l'afflusso degli studenti stranieri presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore del Regno e cura l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.