(Testo unico-art. 193)
                              Art. 193. 
 
       (Articoli 1, 2 e 3, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). 
 
  E' istituito  presso  il  Ministero  dell'educazione  nazionale  un
Comitato centrale per le Opere universitarie di cui all'art. 189  del
presente T. U. 
  Il  Comitato  centrale  e'   organo   propulsore   e   coordinatore
dell'attivita' delle Opere di assistenza universitaria; esso: 
  a) promuovere il coordinamento delle varie forme assistenziali  che
sorgono ad iniziativa delle  singole  Universita'  o  degli  Istituti
superiori e formula le opportune proposte per la raccolta  dei  mezzi
necessari; 
  b) delibera circa la  erogazione  dei  fondi  di  cui  all'articolo
successivo: 
  c) promuove le istituzioni di Case dello studente nelle  citta'  di
Universita' o Istituti di istruzione superiore; 
  d) seconda le varie iniziative dei Gruppi universitari fascisti  ai
fini della cultura, e della  educazione  politica  e  sportiva  degli
studenti universitari; 
  e)  favorisce  l'afflusso  degli  studenti  stranieri   presso   le
Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore del  Regno  e  cura
l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.