Art. 194. (Articoli 4 e 5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). Il Comitato centrale, per lo svolgimento della sua attivita', si vale: a) del provento del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 190 del presente T. U.; b) di un contributo annuo del Ministero delle corporazioni; c) di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista; d) di altri eventuali proventi. I fondi di cui al comma precedente sono versati annualmente in conto entrate del Tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.