(Testo unico-art. 194)
                              Art. 194. 
 
        (Articoli 4 e 5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). 
 
  Il Comitato centrale, per lo svolgimento della  sua  attivita',  si
vale: 
  a) del provento del contributo di cui  all'ultimo  comma  dell'art.
190 del presente T. U.; 
  b) di un contributo annuo del Ministero delle corporazioni; 
  c) di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista; 
  d) di altri eventuali proventi. 
  I fondi di cui al comma  precedente  sono  versati  annualmente  in
conto entrate del Tesoro.  La  corrispondente  somma  viene  iscritta
nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dell'educazione
nazionale.