Art. 195. (Articoli 6, 7 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). Il Comitato centrale e' presieduto dal Ministro dell'educazione nazionale ed e' composto: 1° del Segretario del Partito Nazionale Fascista con le funzioni di Vice presidente; 2° del Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista; 3° del Vice Segretario dei Gruppi universitari fascisti; 4° di un rappresentante della Milizia universitaria fascista, designato dal Comando generale della Milizia: 5° del Direttore generale dell'istruzione superiore; 6° di un rettore di Universita', e di un direttore di Istituto d'istruzione superiore, designati dal Ministro per l'educazione nazionale; 7° di due professori appartenenti ai ruoli delle Universita' e Istituti d'istruzione superiore, ugualmente designati dal Ministro per l'educazione nazionale; 8° di un rappresentante del Ministro per le finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni. I componenti di cui ai numeri 4, 6, 7, 8 durano in carica un biennio e possono essere confermati. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al Ministero dell'educazione nazionale. Il Comitato e' costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale. Il Comitato si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno. Puo' essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta del Segretario del Partito o di tre componenti del Comitato stesso. Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.