(Testo unico-art. 195)
                              Art. 195. 
 
      (Articoli 6, 7 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). 
 
  Il Comitato centrale e'  presieduto  dal  Ministro  dell'educazione
nazionale ed e' composto: 
  1° del Segretario del Partito Nazionale Fascista con le funzioni di
Vice  presidente;  2°  del  Segretario  amministrativo  del   Partito
Nazionale Fascista; 3° del Vice Segretario  dei  Gruppi  universitari
fascisti;  4°  di  un  rappresentante  della  Milizia   universitaria
fascista, designato  dal  Comando  generale  della  Milizia:  5°  del
Direttore generale dell'istruzione superiore; 6°  di  un  rettore  di
Universita', e di un direttore di  Istituto  d'istruzione  superiore,
designati  dal  Ministro  per  l'educazione  nazionale;  7°  di   due
professori  appartenenti  ai  ruoli  delle  Universita'  e   Istituti
d'istruzione  superiore,  ugualmente  designati  dal   Ministro   per
l'educazione nazionale; 8° di un rappresentante del Ministro  per  le
finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni. 
  I componenti di cui ai numeri 4,  6,  7,  8  durano  in  carica  un
biennio e possono essere confermati. 
  Le funzioni di  segretario  sono  disimpegnate  da  un  funzionario
appartenente al Ministero dell'educazione nazionale. Il  Comitato  e'
costituito  con  decreto  Reale,  su  proposta   del   Ministro   per
l'educazione nazionale. 
  Il Comitato si aduna in seduta ordinaria due volte  all'anno.  Puo'
essere convocato, in seduta straordinaria,  tutte  le  volte  che  il
Presidente lo ritenga opportuno o su  richiesta  del  Segretario  del
Partito o di tre componenti del Comitato stesso. 
  Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.