Art. 196. (Articoli 8 e 9, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). Il Presidente, d'accordo col Vice presidente, nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla. I componenti la Commissione esecutiva durano in carica un biennio e possono essere confermati. Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale.