(Testo unico-art. 196)
                              Art. 196. 
 
        (Articoli 8 e 9, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). 
 
  Il Presidente, d'accordo col Vice presidente,  nomina  in  seno  al
Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre  membri,
e designa uno di essi a presiederla. 
  I componenti la Commissione esecutiva durano in carica un biennio e
possono essere confermati. 
  Spetta alla Commissione esecutiva  di  provvedere  alla  esecuzione
delle deliberazioni  del  Comitato  e  di  adottare  i  provvedimenti
urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale.