Art. 197. (Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). Nelle citta' che siano sede di piu' Universita' o di piu' Istituti superiori ovvero di Universita', ed Istituti superiori e' costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Universita' Regia o dal piu' anziano dei direttori di Istituti superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Universita'. Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali delle singole Opere. Di esso fanno parte il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista o un suo delegato, un rappresentante di ciascuna delle Opere, un rappresentante della Milizia universitaria e un rappresentante del Gruppo universitario fascista. Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.