(Testo unico-art. 197)
                              Art. 197. 
 
       (Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003). 
 
  Nelle citta' che siano sede di piu' Universita' o di piu'  Istituti
superiori ovvero di Universita', ed Istituti superiori e'  costituito
un  Comitato  delle  Opere  universitarie,  presieduto  dal   rettore
dell'Universita' Regia o dal piu' anziano dei direttori  di  Istituti
superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Universita'. 
  Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali
delle singole Opere. Di esso fanno parte il Segretario  federale  del
Partito Nazionale Fascista o un suo delegato,  un  rappresentante  di
ciascuna delle Opere, un rappresentante della Milizia universitaria e
un rappresentante del Gruppo universitario fascista. 
  Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.