Art. 263.
(Presentazione e accettazione del conto).
Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve
essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi,
almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di
esso.
Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel
processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano
dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo
esecutivo.