(Codice della navigazione-art. 341)
                              Art. 341. 
(Cessazione del  contratto  a  tempo  determinato  per  scadenza  del
                              termine). 
 
  Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa  di  diritto
con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso. 
 
  Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto  si
intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. 
 
  Se il porto di ultima destinazione e' fuori del Regno,  e  la  nave
deve intraprendere un altro viaggio direttamente  per  un  porto  del
Regno, l'arruolato e' tenuto a continuare a  prestare  la  sua  opera
sulla  nave,  ma,  decorso  il  periodo   determinato   dalle   norme
corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad  un  aumento  di
retribuzione nella  misura  stabilita  dalle  norme  predette,  o  in
mancanza  dagli  usi,  fino  a  che  sia  sbarcato   nel   porto   di
arruolamento. 
 
  Se la nave intraprende un altro viaggio  per  un  porto  fuori  del
Regno o non  direttamente  per  un  porto  del  Regno  e  l'arruolato
consente a restare a bordo, l'arruolamento continua  alle  condizioni
stabilite nel contratto, ma l'arruolato  ha  diritto  ad  un  aumento
della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma
precedente.