Art. 341.
(Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del
termine).
Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto
con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso.
Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si
intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Se il porto di ultima destinazione e' fuori del Regno, e la nave
deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del
Regno, l'arruolato e' tenuto a continuare a prestare la sua opera
sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme
corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di
retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in
mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di
arruolamento.
Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del
Regno o non direttamente per un porto del Regno e l'arruolato
consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni
stabilite nel contratto, ma l'arruolato ha diritto ad un aumento
della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma
precedente.