(Codice della navigazione-art. 342)
                              Art. 342. 
(Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta'  di  una
                            delle parti). 
 
  Il contratto  di  arruolamento  a  tempo  indeterminato  cessa  per
volonta'  dell'armatore  o  dell'arruolato,  purche'  ne   sia   dato
preavviso  nei  termini  stabiliti  dalle  norme  corporative  o,  in
mancanza, dagli usi.